ELENCO NOMINATIVI APPALTO

                                                                                        

FunzionalitA'

Questo programma esegue stampa e/o export su file csv dei dati necessari per la comunicazione al committente dei nominativi per la gestione appalti.

 

 

Selezioni Video

 

Selezione 
Mensilità di riferimento Mensilità paghe da elaborare
Stampa Se flaggata, viene prodotta una stampa pdf di controllo
Export File Se flaggato, viene prodotto il file formato csv
Cartella Export Cartella di lavoro nel quale verrà salvato il file csv

 

 

Note

Prima di eseguira il programma e' necessario verificare:

- P.2.4 "Voci contrattuali" – la voce automatica 2020 di livello 8 "Irpef: incidenza appalto" deve avere il campo "Voce per appalti” in maschera 3 valorizzato con 17;

- P.1.4 "Centri di costo" – il campo “Tipo comittente” in maschera 3 deve essere valorizzato a 1 o 2  e il campo “Lavoro” subito successivo deve essere valorizzato con 1 o 2;

 

Nell’ambito della nuova procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto, il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi adempimenti in capo all’appaltatore e al committente. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Se l’impresa appaltatrice è inadempiente, ovvero in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice.

Il decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), all’art. 4, ha previsto una particolare procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto. In considerazione dell’approssimarsi della vigenza della nuova disposizione (17 febbraio 2020), è il caso di riepilogare gli adempimenti per l’appaltatore ed il committente.

    Procedura

Le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
La tabella che segue evidenzia, in maniera sintetica, i presupposti che obbligano l’azienda appaltatrice ad effettuare il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impegnati nell’appalto, divise per ogni singolo committente, e ad inviare copia del pagamento all’impresa committente.

 

Azienda
Residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano
Contratto
Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Non rientrano i contratti di lavoro autonomo (articolo 2222 e ss. c.c.)
Tipo di attività
Compimento di un’opera o di un servizio
Valore del contratto
Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
Laddove l’azienda appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento.
Caratteristica dell’attività
Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (endo-aziendale) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

    Comunicazione al committente

Al fine di consentire, al committente, il riscontro e la congruità dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Questi i dati che dovranno essere presenti nella comunicazione dell’appaltatore al committente.

 

Lavoratore
Codice fiscale dei lavoratori impegnati, nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione dell’appalto presso il committente.
Ore di lavoro
Dettaglio, per il mese di riferimento, delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’appalto.
Se il lavoratore ha operato, nel mese di riferimento, per più appalti, il datore di lavoro dovrà comunicare le sole ore di lavoro prestate nelle attività dell’appalto per ogni committente.
Retribuzione
L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.
Ritenute fiscali
Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni da questi impartite sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.